Il Sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), la cosiddetta “seconda accoglienza”, è istituito dal Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Viminale e gestito dall’Anci (l’associazione dei Comuni italiani).
Il richiedente, che lo chiedeva, una volta formalizzata la richiesta di asilo e dimostrando di non disporre di mezzi di sussistenza poteva essere inserito nel sistema di accoglienza in centri di secondo livello. Oltre al vitto e alloggio, erano erogati servizi come la mediazione linguistica e culturale, corsi di lingua italiana, percorsi di formazione e professionali, orientamento e assistenza legale al fine di favorire l’integrazione. L’accoglienza era prevista per sei mesi, rinnovabili per altri sei ed era comunque garantita fino alla decisione della Commissione territoriale oppure, in caso di ricorso, fino all’esito dell’istanza sospensiva e/o alla definizione del procedimento di primo grado.
Lo Sprar è stato abolito dal decreto 113/2018 (comunemente noto come Decreto Salvini) convertito in L. 132/2018 e sostituito dal Siproimi, mutando i destinatari del sistema di accoglienza da richiedenti asilo a titolari di protezione internazionale.