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Homepage >> Approfondimento >> La legge Zampa sui minori stranieri non accompagnati in 5 punti

La legge Zampa sui minori stranieri non accompagnati in 5 punti

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7 aprile 2017 - Open Migration
È stata finalmente approvata la tanto attesa legge di protezione per i minori stranieri soli in Italia. Ecco cosa prevede e perché è tanto importante.

Dal 29 di marzo i minori stranieri che arrivano in Italia senza genitori o figure adulte di riferimento non potranno essere respinti e saranno tutelati da un sistema di protezione e di inclusione uniforme. Dopo oltre tre anni di stallo, è stato approvato in via definitiva il DDL Zampa con l’obiettivo di rafforzare le tutele nei confronti dei minori stranieri non accompagnati (nel gergo legislativo Msna) e garantire un’applicazione uniforme delle norme per l’accoglienza su tutto il territorio nazionale.

Il bisogno di una normativa specifica

Sinora i minori in questione non erano protetti da una legge specifica ma dalla stessa norma che regola i casi di minori abbandonati, col risultato che le autorità soffrivano di una mancanza di strumenti legali e amministrativi per la tutela di quella che è la categoria di migranti in assoluto più vulnerabile. Spesso dei minori stranieri soli se ne “perde traccia”, come denunciato dall’Europol nel 2015, e gli studiosi sottolineano che ciò non è solo colpa dei trafficanti ma bensì di un fallimento sistematico dell’accoglienza: pur di non avvalersi del lento sistema per la richiesta d’asilo o del ricongiungimento familiare in Italia, sempre più giovani si sono infatti sottratti volontariamente al controllo delle autorità (col conseguente rischio che tale distacco dal sistema statale si traduca in sfruttamento per mano della criminalità organizzata – che incessantemente lucra sull’incapacità delle autorità di gestire il fenomeno).

Inoltre, basta una semplice occhiata ai numeri per rendersi conto della necessità di un testo unico in materia di Msna – che sono infatti sempre di più: nel 2016 i minori non accompagnati arrivati in Italia sono 25.846 (più del doppio rispetto al 2015 in cui se ne contavano 12.400).

IT_ArriviMinori

La legge Zampa in 5 punti

Cosa prevede dunque la legge Zampa? Innanzitutto c’è la chiara e netta riaffermazione del principio di inespellibilità dei minori stranieri soli dal territorio italiano, già sancito a livello internazionale dalla Convenzione del Fanciullo e a livello nazionale dall’Art. 19 del TU Immigrazione.
La legge disciplina poi le procedure per garantire:

  1. Un sistema organico e specifico di accoglienza, con strutture dedicate alla prima accoglienza-identificazione dei minori (in cui il tempo di permanenza massima è dimezzato – da 60 a 30 giorni) e il successivo trasferimento nel sistema di seconda accoglienza in centri che aderiscono al Sistema per richiedenti asilo e rifugiati (Sprar) diffusi su tutto il territorio nazionale. Prima dell’approvazione del decreto Zampa i minori venivano invece identificati negli hotspot, che non sono evidentemente strutture a loro adatte; inoltre, data la disponibilità limitata di posti negli Sprar, spesso i minorenni finivano poi in Centri per l’accoglienza straordinaria (Cas), che non garantivano adeguati standard di accoglienza. La legge promuove inoltre lo sviluppo dell’affido familiare come strada prioritaria di accoglienza rispetto alla permanenza nelle strutture.
  2. Standard omogenei per l’accertamento dell’età e l’identificazione con la presenza di un mediatore culturale durante i colloqui, creando così una tanto attesa procedura uniforme a livello nazionale. Prima della legge Zampa non esisteva infatti una procedura di attribuzione dell’età uniforme, che d’ora in poi sarà invece notificata sia al minore che al tutore provvisorio (assicurando così anche la possibilità di ricorso).
  3. La protezione dell’interesse del minore, tramite:
    L’istituzione di regole più chiare per la nomina dei tutori con l’istituzione dell’albo dei tutori volontari a cura dei tribunali per i minorenni. La legge dà inoltre la priorità all’affidamento in famiglia come principale strada  di accoglienza rispetto alle strutture;
    Il ricorso a due unici tipi di permessi di soggiorno, quello per minore età e quello per motivi familiari, che potranno essere richiesti direttamente alla questura competente anche in assenza della nomina del tutore;
    L’attenzione ai ricongiungimenti familiari attraverso indagini da parte delle autorità competenti nell’interesse del minore, i cui esiti saranno comunicati sia al minore sia al tutore;
    Il passaggio della competenza sul rimpatrio assistito al Tribunale per i minorenni, organo costituzionalmente dedicato alla determinazione dell’interesse del minore, al contrario del precedente organo competente (Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del ministero del lavoro e delle politiche sociali).
  4. Il diritto alla salute e all’istruzione, con misure che superano gli impedimenti burocratici che precedentemente non consentivano ai minori soli di goderne a pieno ed effettivamente. A tal proposito la legge infatti prevede da un lato – per quanto concerne il diritto alla salute – l’iscrizione al Sistema Sanitario Nazionale anche in assenza di nomina del tutore e dall’altro – per quanto concerne il diritto all’istruzione – l’attivazione di specifiche convenzioni per l’apprendistato e la possibilità di acquisire i titoli conclusivi dei corsi di studio anche quando, al compimento della maggiore età, non si possegga più un permesso di soggiorno. Viene inoltre prevista la possibilità di supportare il neomaggiorenne fino ai 21 anni di età qualora questo necessiti di un percorso più lungo di integrazione.
  5. Il diritto all’ascolto per i minori stranieri non accompagnati nei procedimenti amministrativi e giudiziari che li riguardano (anche in assenza del tutore) e all’assistenza legale, avvalendosi del gratuito patrocinio a spese dello Stato. È prevista inoltre la possibilità per le associazioni di tutela di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per annullare atti della Pubblica Amministrazione che si ritengano lesivi dei diritti dei minori non accompagnati e di intervenire nei giudizi che li riguardano.

 

Insomma, come commentato da Save The Children Italia – che ha elaborato la proposta di riforma nel 2013 e seguito con attenzione e determinazione tutto l’iter legislativo – “l’Italia può dirsi orgogliosa di essere il primo paese in Europa a dotarsi di un sistema organico che considera i bambini migranti prima di tutto bambini”.

 

Foto di copertina: Lisa L Wiedmeier (CC BY-SA 2.0).

Etichettato con:accoglienza, DDL Zampa, minori stranieri non accompagnati, MSNA

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