La Slovacchia, col premier Robert Fico (socialdemocratico), non accoglierà più profughi musulmani per evitare incidenti come quelli di Colonia.
Sareste favorevoli ad una decisione simile anche in Italia?
Così scrive il segretario della Lega Matteo Salvini sul suo account Facebook l’8 gennaio 2016 riprendendo l’idea espressa dal premier slovacco Fico che all’inizio dell’anno ha affermato che si opporrà alla formazione di una comunità musulmana omogenea in Slovacchia.
Il leader della Lega Nord non si pone il problema della fattibilità della proposta. Niente profughi musulmani è una certezza. E chiede – interrogando il suo milione e 300mila fan – se per caso una decisione del genere sarebbe auspicabile anche in Italia.
Ma se Salvini non se lo chiede, siamo noi di Open Migration a farlo: il diritto internazionale permette una selezione del genere alle frontiere dell’Europa e in Italia?
L’analisi
Per rispondere, abbiamo girato la domanda a Gianfranco Schiavone, vicepresidente dell’Asgi (Associazione studi giuridici sull’immigrazione). «La Slovacchia ha ratificato la Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati del 1951 ed è membro dell’Unione Europea, e come tale è vincolato al rispetto del Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007. La Slovacchia è inoltre vincolata al rispetto della Carta dei diritti fondamentali della Ue – la Carta di Nizza – che ha il medesimo valore giuridico dei trattati (art. 6 del Trattato), e si pone dunque come pienamente vincolante per le istituzioni europee e per gli Stati membri. Le disposizioni citate, pur avendo diversa origine e valore giuridico, sono tutte chiarissime e univoche nel riconoscere la protezione internazionale quale diritto individuale della persona senza distinzioni di razza, religione, nazionalità o per qualsivoglia altro motivo». E la conclusione del giurista è netta: «Le esternazioni del premier slovacco, nella misura in cui intende rivendicare la presunta possibilità di operare una distinzione dei rifugiati basata sulla religione, sono pertanto di una gravità assoluta in quanto sono incompatibili con principi fondamentali del diritto dell’Unione Europea e del diritto internazionale».
Poi c’è chi come Lucia Annunziata, direttrice dell’Huffington Post Italia, suggerisce la creazione, dopo le violenze di Colonia, di percorsi diversi per l’ingresso dei rifugiati in Europa. Uno per famiglie, vecchi, donne e bambini; l’altro, più lungo, per giovani uomini soli. Ma Schiavone è anche qui chiaro: «Assolutamente non è possibile creare binari diversi per le stesse ragioni ricordate per la proposta di Fico e Salvini».
Ma se invece la questione della scelta del profugo preferito fosse posta non al primo ingresso, ma successivamente durante il percorso di relocation ovvero secondo il programma di ridistribuzione europea dei rifugiati adottato dall’Ue nell’ottobre 2015? «Gli Stati membri conservano il diritto di rifiutare la ricollocazione di uno specifico richiedente solo qualora sussistano fondati motivi per ritenere che la persona in questione costituisca un pericolo per la sicurezza nazionale o l’ordine pubblico, ovvero in presenza di seri motivi per applicare le disposizioni in materia di esclusione previsti dalla Direttiva 2011/95/UE che disciplina l’attribuzione della qualifica di rifugiato o di persona titolare di protezione sussidiaria».
E per questa ragione, anche nel caso della “ricollocazione”, non è possibile scegliere chi accogliere. «La Slovacchia – conclude Schiavone – pertanto non può “selezionare” arbitrariamente, sulla base dell’appartenenza religiosa (o di altre caratteristiche) i rifugiati destinatari del programma di relocation. Chiunque, anche al di là di ogni ragionamento giuridico, può comprendere bene la rilevanza etica della questione e, come cittadino europeo, a qualunque orientamento politico appartenga, dovrebbe essere indignato dalla proposta slovacca».
Il giudizio di Open Migration
L’idea di scegliere in base alla religione (o in base al genere o all’età) è inaccettabile non solo sul piano etico ma anche sul piano giuridico. Fin dalla Convenzione del 1951 non sono possibili discriminazioni per quel che riguarda la protezione internazionale. Per questa ragione il proponimento di Robert Fico e Matteo Salvini è inattuabile perché fondato su false premesse.
Twitter: @alessandrolanni