All’origine l’asilo designava un luogo inviolabile, sicuro per definizione. Oggi indica una protezione che una persona può richiedere ad uno Stato sul suo territorio, laddove questa sia impossibilitata all’esercizio dei diritti fondamentali e delle libertà democratiche nello Stato di appartenenza. Riguarda quindi persone, in generale, costrette ad uno spostamento coatto.
Il diritto di asilo è garantito in primo luogo dall’articolo 14 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del dicembre 1948, ma anche da diversi atti dell’Unione europea e dall’art.10 della Costituzione italiana, senza tuttavia trovare attuazione in una vera e propria legge.