Da non confondere con i permessi di soggiorno per casi speciali, costituisce una forma di protezione che dà diritto al rilascio di un permesso di soggiorno laddove la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale non riconosca allo straniero lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, ma ritenga impossibile il suo allontanamento per il rischio di subire persecuzioni o torture.
Ha durata di 1 anno, consente allo straniero di lavorare ma non può essere convertita in permesso di lavoro.
È, inoltre, rinnovabile ma necessita di un nuovo vaglio della Commissione Territoriale, la quale deve verificare persistano le condizioni necessarie.