Una delle forme di protezione che può essere riconosciuta dalla Commissione territoriale competente a una persona richiedente asilo, laddove non possa dimostrare di essere a rischio di persecuzione personale, ma rischi di subire un grave danno (condanna a morte, tortura, minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza in situazioni di conflitto armato) per cui non può o non vuole avvalersi della protezione del suo paese. Il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria ha una durata di 5 anni, è rinnovabile previa verifica della permanenza dei motivi per cui è stato rilasciato e consente, tra le altre cose, l’accesso allo studio, lo svolgimento di un’attività lavorativa e l’iscrizione al servizio sanitario.