I cittadini di Paesi terzi devono essere in possesso di un visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne dell’Unione. Per visto turistico si intende un’autorizzazione rilasciata o decisione adottata da uno Stato membro che permette l’ingresso, per breve durata, nei Paesi dell’area Schengen al cittadino straniero che intenda soggiornare per motivi turistici e per un massimo di tre mesi su un arco temporale di 6 mesi.
Il Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 20093, istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti), stabilendo le procedure e le condizioni per il rilascio del visto di transito o per soggiorni di breve durata, non più di tre mesi, nel territorio degli Stati membri e degli Stati associati che applicano interamente l’acquis di Schengen.
Il visto UE diventa unico venendo meno quindi la precedente distinzione tra visto di transito e visto di soggiorno.
Lo Stato membro competente ad esaminare una domanda di visto è lo Stato membro meta unica o principale del soggiorno, ovvero lo Stato membro di ingresso nell’Unione, nel caso in cui non sia possibile stabilire la destinazione principale.