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Homepage >> Approfondimento >> Cittadinanza ostacolo illegittimo all’accesso alle professioni

Cittadinanza ostacolo illegittimo all’accesso alle professioni

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3 agosto 2026 - Daniela Ionita
Grazie a due casi di contenzioso strategico promossi della società civile, le Corti dichiarano illegittimo il requisito di cittadinanza per l’accesso all’albo dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici e per l’accesso ai concorsi per funzionari ai Ministeri. Queste due recenti sentenze hanno permesso di cancellare le ennesime norme contenenti requisiti discriminatori ai danni di professioniste e professionisti provenienti da Paesi extra-UE.

Con la sentenza n. 119/2026 pubblicata il 3 luglio, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale la condizione di reciprocità prevista dalla legge n. 55/2024 come requisito per l’iscrizione al nuovo albo dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici di cittadini extra-UE regolarmente soggiornanti in Italia. Con questa pronuncia, la Corte Costituzionale ha cancellato l’ennesima norma che conteneva restrizioni discriminatorie ai danni di persone migranti e con background migratorio.  

Questa sentenza parte da un caso di contenzioso strategico nato dal basso e promosso da CGIL Lombardia, ASGI, NAGA e Avvocati per Niente. Alla denuncia pubblica, grazie al supporto di molte organizzazioni, tra cui Italiani Senza Cittadinanza, è seguito un ricorso congiunto, nato dalla volontà di contrastare una disciplina discriminatoria che limita il diritto delle persone a vedere la propria qualifica professionale riconosciuta alle stesse condizioni previste per gli altri cittadini italiani. 

Nella legge n. 55/2024, l’esclusione delle persone extra-UE dall’iscrizione dell’albo dei pedagogisti e degli educatori professionali aveva come base un criterio estraneo alla professione. In questo modo, il diritto al lavoro veniva utilizzato come strumento per introdurre una disparità di trattamento, dando luogo a una disciplina di carattere discriminatorio nei confronti delle persone extra-UE, anche quando queste avevano conseguito il titolo o esercitavano già la professione in Italia. 

Un paradosso normativo che paradosso in fondo non è. Risulta invece una precisa volontà del legislatore a introdurre norme discriminatorie e razziste come filtro all’accesso a professioni e opportunità lavorative. La Consulta infatti ha demolito l’impostazione, ricordando che il diritto al lavoro, sancito dagli articoli 3, 4, e 35 della Costituzione, tutela tutte le persone residenti regolarmente sul territorio, anche quelle straniere. Non sono i Paesi terzi a dover regolare i rapporti delle persone regolarmente residenti in Italia, riconoscendo e tutelando le loro professioni, ma l’Italia stessa.

Questo ricorso si inserisce in un percorso politico e legale portato avanti dalle associazioni in contrasto alle leggi discriminatorie e razziste che ostacolano l’accesso agli stessi  diritti garantiti ai cittadini italiani. 

Una sentenza parallela era giunta il 15 febbraio 2025. Un altro caso di contenzioso strategico era stato portato avanti dal Movimento Italiani Senza Cittadinanza, ASGI e Avvocati per Niente. Questa volta, il ricorso ha avuto come oggetto il bando del Ministero dell’Interno per funzionari dell’amministrazione civile pubblicato a maggio del 2024, che aveva come requisito di accesso la cittadinanza italiana, e che escludeva automaticamente cittadini di Paesi terzi che, in base all’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001 e al diritto UE, avrebbero invece potuto partecipare.

In questo caso, la sezione lavoro del Tribunale di Milano ha  accolto il ricorso e con la sentenza n. 753/2025 ha affermato e ribadito diversi principi importanti. In primis, ha stabilito che il requisito di cittadinanza non può essere imposto in modo generalizzato per tutti i posti di un Ministero, sottolineando che la riserva della cittadinanza si applica solo per incarichi di esercizio diretto e continuativo, e non nel caso dei funzionari. Di conseguenza, l’esclusione sotto il profilo della cittadinanza per un posto da funzionario costituiva discriminazione. 

Il Movimento Italiani Senza Cittadinanza ha dichiarato che questo ricorso è stato particolarmente significativo in quanto ha contrastato e creato il precedente per opporsi al DPCM n. 174/1994, che per anni ha limitato l’accesso delle persone straniere ad impieghi della pubblica amministrazione: “È proprio grazie alle segnalazioni, ma anche la pluralità di voci e storie, che è possibile provare a contrastare leggi e norme che impediscono l’equo accesso ai diritti, creando barriere discriminatorie e razziste che portano all’esclusione immotivata dalle pubbliche amministrazioni.” 

La strategic litigation rimane uno degli strumenti principali per non rimanere indifferenti davanti a leggi discriminatorie e razziste, e che permette di garantire l’accesso ai diritti e restituire giustizia alle persone appartenenti a minoranze etniche e persone con background migratorio. 

A seguito di un percorso di community empowerment con la comunità migrante, rom e sinta, e sulla base dei risultati emersi da tre focus group, nei prossimi mesi, CILD lavorerà a stretto contatto con le comunità per creare un gruppo di paralegali, che, supportati da una clinica legale pilota, promuoveranno azioni di contenzioso strategico a partire dai bisogni delle comunità. 

Questo lavoro è possibile grazie al progetto EQUAL – Empowering communities for strategic litigation, co-finanziato dall’Unione Europea sotto il programma CERV (Grant Agreement n. 101215016).

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