Da non confondere con protezione speciale. In concreto si tratta di permessi soggiorno rilasciati nelle ipotesi in cui, fino all’introduzione del “Decreto Sicurezza”, veniva concessa la protezione umanitaria: a) per protezione sociale delle vittime di delitti oggetto di violenza o grave sfruttamento le quali sono in pericolo per avere collaborato o essersi sottratte ai condizionamenti dell’organizzazione criminale e partecipino ad un programma di assistenza ed integrazione sociale; b) per le vittime di violenza domestica che denuncino l’autore del reato; c) nei casi di sfruttamento lavorativo, per il lavoratore sfruttato che denunci il datore di lavoro.
Hanno durata di 6 mesi, sono prorogabili fino ad 1 anno (laddove perdurino le esigenze giudiziarie) e possono essere convertiti in altre tipologie di permessi di soggiorno.