La Commissione europea delinea le tappe di una riforma del sistema di asilo
Le tappe sono state comunicate il 6 aprile 2016 attraverso un documento intitolato “Riformare il sistema europeo comune di asilo e potenziare le vie di accesso legale all’Europa”. Allo stato attuale, le procedure usate, le condizioni di accoglienza previste per i richiedenti, i tassi di riconoscimento e i tipi di protezione riconosciuti variano molto da uno stato europeo all’altro (si vedano il Fundamental Rights Report 2016 della European Union Agency for Fundamental Rights, e il rapporto “Wrong counts and closing doors, The reception of refugees and asylum seekers in Europe”). Nel nuovo documento, la Commissione sottolinea come queste divergenze incoraggino i movimenti secondari, cioè gli spostamenti dei richiedenti asilo tra i vari stati della Ue, e il cosiddetto “asylum shopping” – definizione che sta a indicare la prassi di chiedere asilo in differenti stati accomunando il richiedente a una sorta di consumatore magari solo perché alla ricerca di migliori tutele – esercitando pressioni soprattutto su alcuni stati.
Un primo pacchetto di proposte di riforma è stato presentato il 4 maggio del 2016 e riguarda nell’ordine:
- L‘istituzione di un nuovo sistema Dublino attraverso una riforma del Regolamento Dublino III. La proposta di riforma ha come obiettivo quello di impedire appunto i movimenti secondari e di rendere il sistema più efficiente garantendo una rapida identificazione dello stato membro competente e una distribuzione più equa delle responsabilità tra i vari stati.
- Il rafforzamento del sistema Eurodac di raccolta delle impronte digitali sempre per monitorare i movimenti secondari e agevolare il rimpatrio e il contrasto all’immigrazione irregolare. Sarà possibile consultare Eurodac anche a fini di rimpatrio per verificare l’identità della persona, consentendo, se necessario, anche il trasferimento di dati a paesi terzi.
- L’istituzione di una vera e propria Agenzia dell’Unione europea per l’asilo per un miglior funzionamento del sistema europeo comune di asilo, attraverso la trasformazione dell’Easo.
Il secondo pacchetto di proposte legislative, del 13 luglio 2016, aggiunge:
- La proposta di sostituzione della direttiva qualifiche n. 95/2011 con un regolamento che fissi norme uniformi per il riconoscimento delle persone bisognose di protezione e i diritti da concedere loro, con gli obbiettivi espliciti di bloccare i movimenti secondari e scoraggiare definitivamente i richiedenti dal venire in Europa.
- Una proposta di regolamento – cioè di un atto legislativo vincolante – per creare una vera e propria procedura comune tra gli stati membri e sostituire la direttiva procedure n. 32/2013 . Vengono previste nuove procedure di frontiera e acquisiscono un ruolo sempre crescente la procedure di inammissibilità e la procedura accelerata, cosi come le nozioni di “Paese di origine sicuro” e “Paese terzo sicuro”, rendendo ancora più discrezionali i presupposti sulla base dei quali si possa ritenere che una persona goda già di protezione.
- Una proposta di regolamento al fine di istituire un quadro strutturato per il reinsediamento, per una politica più gestita a livello europeo. Si intendono garantire canali di accesso ordinati e sicuri a quanti ne hanno bisogno, al fine di ridurre gli incentivi agli arrivi irregolari.
- Una nuova direttiva accoglienza che sostituisce la 33/2013 e si pone l’obbiettivo di armonizzare le condizioni di accoglienza a livello europeo, al fine di aumentare le prospettive di integrazione dei richiedenti e ridurre i movimenti secondari. In questo caso non è stato proposto un regolamento, forse un controsenso rispetto all’obiettivo di raggiungere una più concreta armonizzazione in materia.
A fondamento di questo insieme di proposte di riforma in attesa di approvazione sia del Parlamento che del Consiglio europeo, la cui discussione sembra ancora lontana da una risoluzione, non si intravedono pragmatismo e lungimiranza, bensì l’esigenza dell’Europa di mettere in scena il proprio controllo e tutelare il decoro, attaccando complessivamente il diritto d’asilo.
Nella proposta di un nuovo Regolamento Dublino (il IV) all’interno del pacchetto, ad esempio, viene sottolineato come a breve e medio termine sia presumibile che i migranti continueranno a raggiungere le frontiere esterne e che per questo chi non chiede protezione dovrebbe essere rimpatriato. Su questo sono tutti d’accordo. Se c’è un approccio comune tra gli stati membri, è proprio quello sempre più difensivo, così che il diritto d’asilo diventi un privilegio.
Ma cosa spaventa di più l’Europa?
Nella riforma viene chiaramente ribadito che i richiedenti non hanno alcun diritto di scegliere lo stato membro in cui chiedere protezione, ma non si può pensare di aumentare le prospettive di integrazione attraverso ulteriori strette sui movimenti secondari (si veda il Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla “Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale”). Si poteva invece chiedere agli stati di introdurre un reale sistema di reciproco riconoscimento dei tipi di protezione concessi e di reale armonizzazione dei sistemi di asilo, consentendo libertà di circolazione sul territorio europeo.
Con il nuovo Regolamento Dublino, l’Europa propone una riforma che in sostanza aumenta ancora di più il carico sui paesi di frontiera, contribuendo allo sviluppo di prassi illegittime come i respingimenti, e cristallizzando il principio per cui un richiedente asilo non possa influenzare la determinazione dello Stato membro competente della propria domanda, prevedendo obblighi e sanzioni a carico dello stesso nel caso in cui si sposti da uno stato all’altro.
La proposta di Regolamento qualifiche attribuisce alla protezione internazionale un carattere transitorio, finché le persone ne hanno bisogno, prevedendo revisione obbligatoria e periodica della titolarità della protezione. Anche in questo caso, sono previste sanzioni, nello specifico per i titolari che si spostino in altri paesi dell’Unione.
Con la proposta di Regolamento procedure si estende a tutta l’Europa il modello Grecia-Turchia, rendendo obbligatoria, con una coerenza allarmante, l’applicazione dei concetti di “Paese terzo sicuro”, “Paese di primo asilo” e “Paese di origine sicuro”. La dichiarazione tra l’Ue e la Turchia del 18 marzo 2016, infatti, considerando la Turchia “Paese terzo sicuro” permette il respingimento dei siriani dalla Grecia alla Turchia. La stessa proposta di regolamento Dublino IV prevede una previa valutazione dell’ammissibilità della richiesta di asilo e sottolinea come sia necessario potenziare la cooperazione con paesi terzi strategici, nello specifico ancora la Turchia. In pratica, se una persona semplicemente transita in un paese terzo considerato sicuro può esservi rispedita, si pensi per esempio alla Libia o al Niger. Altro esempio l’Ungheria, che applica questo stesso concetto nei confronti della Serbia, cosa che le consente di verificare preventivamente l’ammissibilità delle domande di asilo, giocando il ruolo di guardiano della frontiera europea.
In definitiva, le persone non possono muoversi all’interno del territorio europeo e non hanno il diritto di restare. Tragicamente, appare chiaro come le proposte di riforma della Commissione si fondino sulla necessità di proteggere, a tutti i costi, le frontiere dell’Unione. È così che la Fortezza Europa lo diventerebbe non più solo di fatto ma anche secondo il diritto, creando così un fortissimo sbilanciamento tra diritti e doveri del richiedente asilo.
Immagine di copertina: striscione di protesta di migranti espulsi dalle loro tende, Halle Pajol, Parigi, 16 luglio 2015 (foto: Jeanne Menjoulet, su licenza CC 2.0).